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Categoria: Sicurezza del lavoro | Data: 25 Agosto 2022
Verbale di accertamento e prescrizione – Sicurezza sul lavoro
Cosa fare in caso di notifica di un verbale di accertamento e prescrizione in materia di sicurezza del lavoro?
Quando si verifica un infortunio sul lavoro di una certa gravità, di solito gli Organi di controllo (ASL/SPISAL o Carabinieri per la Tutela del Lavoro) nell’arco di poche ore intervengono in sopralluogo in azienda per svolgere le prime attività di indagine.
Qualora riscontrassero una o più violazioni antinfortunistiche, ne darebbero atto nell’apposito verbale di accertamento e prescrizione (artt. 20 e ss. del D. Lgs. n. 758/1994), destinato al datore di lavoro. Si tratta di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, con il quale viene concesso un termine per la regolarizzazione delle violazioni antinfortunistiche riscontrate. Una volta accertata l’avvenuta regolarizzazione, l’Organo di controllo invita il datore di lavoro a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista per la specifica violazione, in modo da ottenere l’archiviazione del relativo procedimento penale.
E’ obbligatorio ottemperare al verbale di prescrizione? Si possono contestarne il contenuto e le prescrizioni? Ottemperare rappresenta un’opportunità solo nel caso in cui la violazione antinfortunistica sia stata davvero commessa o è conveniente in ogni caso? E il pagamento a seguito dell’ottemperanza estingue solo le contravvenzioni antinfortunistiche o anche i reati più gravi causati dalla violazione poi sanata?
Queste sono le più frequenti tra le domande che ci rivolgono i nostri clienti imprenditori.
Ma prima di rispondere a siffatti quesiti, è necessario porsi un’altra domanda di fondo: la violazione riscontrata dalla P.G. è in nesso causale con l’infortunio sul lavoro oppure no? In altri termini l’incidente è dipeso proprio da quella lacuna nel sistema di prevenzione di cui si è accorto l’Organo di controllo?
Se la risposta fosse negativa, allora al datore di lavoro converrà senz’altro ottemperare, pagare ed ottenere l’archiviazione della contravvenzione. Se la risposta fosse positiva, invece, la strategia difensiva dovrà giocoforza prendere in considerazione la notizia di reato nella sua complessità, valutando le conseguenze della sanatoria della violazione antinfortunistica (o della non ottemperanza alla prescrizione ritenuta infondata) rispetto alla più grave fattispecie delittuosa in contestazione.
In via generale sia la scelta di ottemperare alla prescrizione che quella di non farlo è bene che siano non solo ponderate dal datore di lavoro ma anche spiegate formalmente all’Organo di controllo, tenuto conto che il verbale di accertamento e prescrizione, pur non essendo un provvedimento impugnabile, potrebbe contenere valutazioni erronee o prescrizioni ridondanti, meritevoli di censura.
Su questo specifico aspetto è piuttosto difficile rinvenire pronunce giurisprudenziali. Ecco perché merita di essere annotata la sentenza del Tribunale Monocratico di Vicenza n. 118/2021 (dep. 12.01.22; est. dott.ssa Russo), che ha assolto il datore di lavoro da noi assistito, valorizzando, tra l’altro, la pronta reazione critica nei confronti del verbale di prescrizione, oggetto di puntuale contestazione (e conseguente motivata non ottemperanza) da parte dell’azienda.
Nel caso in esame, invero, era caduta nel vuoto la prescrizione di dotare di nuove procedure e di nuove attrezzature il magazzino ove si era verificato un grave incidente sul lavoro. All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale di Vicenza ha precisato che “Dopo l’infortunio i macchinari adoperati – che non avevano subito alcun guasto o cedimento – non vennero sostituiti, né furono modificate le descritte modalità di utilizzo dell’attrezzatura. Nonostante le prescrizioni dello Spisal, infatti, la Società continuò a sostenere la perfetta adeguatezza del carroponte e delle staffe a operare in sicurezza. […]
Quanto, poi, alla pronta replica della Società al verbale di prescrizione dello Spisal, è stata prodotta la risposta inviata… in cui veniva ribadito come la doppia staffa utilizzata per il sollevamento e lo spostamento dei pacchi di lamiera fosse idonea alla movimentazione di carichi del tipo e del peso di quelli spostati in occasione dell’infortunio… Le osservazioni critiche e le prescrizioni impartite dall’organo di controllo sono state, pertanto, tempestivamente e puntualmente respinte dal datore di lavoro”.
Peraltro, nell’assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste, il Tribunale ha riconosciuto << … come il sistema della normativa antinfortunistica si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro … investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, … ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (cfr. ex multis Cass. 41486/2015)>>.