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Categoria: Sicurezza del lavoro | Data: 4 Aprile 2022
È davvero finita l’emergenza Covid per le attività economiche e produttive?
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Che fine faranno dunque i protocolli nazionali per il contenimento del contagio negli ambienti di lavoro che imponevano quelle misure di prevenzione dal contagio che saranno via via eliminate in base al nuovo Decreto Legge? E l’art. 29 bis del Decreto Legge n. 23/2020, che considera assolto l’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. laddove il datore di lavoro applichi le prescrizioni contenute nei protocolli?
Il protocollo nazionale (ultimo aggiornamento del 6 aprile 2021) tiene conto dei “vari provvedimenti adottati dal Governo” e contiene “misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore”.
Si dovrebbe ragionevolmente ritenere che, in linea con quanto previsto dalle attuali disposizioni legislative, non sarà più necessario adottare all’interno dei luoghi di lavoro le misure più restrittive richiamate dal protocollo nazionale.
Questa soluzione sembra essere inoltre confermata dall’art. 3 del nuovo Decreto Legge, che attribuisce al Ministro della salute il potere, se necessario, di “adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.
In attesa di eventuali future linee guida e protocolli ministeriali, può essere oggi sanzionato un datore di lavoro che si attenga negli ambienti di lavoro alle nuove disposizioni legislative, disapplicando le misure più restrittive previste dall’attuale protocollo? E soprattutto gli potrà essere addebitata la responsabilità per un contagio avvenuto in azienda proprio in funzione dell’allentamento delle misure di prevenzione?
A tal proposito Confindustria “conferma la forte indicazione di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche in fase post emergenziale”.
In attesa di un briciolo di chiarezza dal legislatore, ci domandiamo… superato il periodo emergenziale, non è tempo di pensare ad abbandonare l’equiparazione tra infezione da Covid-19 in ambito lavorativo ed infortunio sul lavoro operata dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020?