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Categoria: Sicurezza del lavoro | Data: 16 Luglio 2022
Formazione antincendio e impianti di stoccaggio e di trattamento di rifiuti
Con il D.M. 2/9/2021 in tema di obblighi formativi degli addetti antincendio sono stati inclusi nelle attività di livello 3 gli impianti di stoccaggio e di trattamento di rifiuti, con la sola esclusione degli impianti che trattano rifiuti inerti.
Per gli addetti antincendio di queste attività è richiesto, a prescindere dal livello di rischio individuato dal datore di lavoro:
– un corso di formazione della durata di 16 ore, con aggiornamenti quinquennali di 8 ore;
– il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica.
Ci sembra un dato di assoluta novità rispetto a quanto previsto dal D.M. 10/3/1998, che legava gli obblighi formativi per questi impianti al livello di rischio incendio valutato in ogni singolo ambito aziendale.
Abbiamo in mente molte attività dotate di autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti (ad es. rifiuti metallici) per le quali il rischio incendio è valutato come medio.
La nuova normativa sembrerebbe imporre a tali attività obblighi formativi più gravosi (livello 3), passando da 8 a 16 ore di corso per addetti antincendio, per i quali sarebbe ora prevista anche l’idoneità tecnica.
Qualcuno ha già affrontato la tematica? Sono possibili letture diverse?