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Categoria: Diritto penale d’impresa | Data: 20 Marzo 2022
Peculato – Tassa Rifiuti (TARI)- Corte d’Appello di Venezia
Corte d’Appello di Venezia, Sezione Prima Penale, 24 gennaio 2022, n. 188, estensore dr. Calabria. Peculato – Tassa Rifiuti (TARI) – Tributo ambientale provinciale (TAP/TEFA).
La Corte d’Appello lagunare ha riformato alla radice la sentenza con la quale il GUP di Rovigo, all’esito di un giudizio abbreviato, aveva condannato per peculato il presidente di un Consorzio pubblico responsabile della gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Nel caso in esame l’Ente pubblico – che legittimamente aveva incassato la Tassa Rifiuti (TARI) dalle numerose utenze residenti nel bacino di sua competenza – solo diversi mesi dopo aveva riversato il tributo ambientale provinciale (TAP, pari al 5% della TARI) alla Provincia territorialmente competente. Secondo il GUP, il presidente del Consorzio era da ritenersi responsabile di peculato, dal momento che il riversamento del tributo provinciale era avvenuto oltre il termine previsto dalla disciplina di settore o, per meglio dire, da una norma abrogata da tempo (l’art. 73 del DPR n. 43/1988), ma che doveva gioco forza applicarsi al caso di specie.
Da notare che le somme oggetto del presunto peculato erano rimaste nel conto corrente bancario del Consorzio, non erano mai state utilizzate per altri fini, né tanto meno prelevate dall’imputato, ragion per cui la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso presentato dall’avv. Rizzardi, ha assolto il presidente del Consorzio perché il fatto non sussiste, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 5233/2019, n. 31920/2019 e n. 16786/2021).
In particolare, ad avviso dei Giudici di secondo grado, quella tenuta dall’imputato era <<… una condotta sostanzialmente neutra, “muta”, in quanto radicalmente incapace di predicare nel senso dell’avvenuta appropriazione indebita delle risorse economiche di riferimento, a fortiori ove si consideri la natura pubblica dell’ente presieduto>> dallo stesso imputato.