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Categoria: Diritto dell’ambiente | Data: 10 Febbraio 2022

Scarichi idrici – TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 7 gennaio 2022, n. 5

Una Società a capitale interamente pubblico affidataria del Servizio Idrico Integrato si è rivolta al TAR del Friuli Venezia Giulia, lamentando che in sede di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di un depuratore la Regione, senza salvaguardare il diritto al contraddittorio, le avesse imposto dei limiti allo scarico nuovi e più stringenti, per di più riqualificando il corpo idrico ricettore (come corpo idrico assimilabile allo scarico sul suolo, anziché come un vero e proprio corso d’acqua).

Con la sentenza in esame i giudici amministrativi, accogliendo in toto il ricorso elaborato dal nostro Studio, hanno dichiarato illegittime le prescrizioni autorizzative impugnate, in quanto imposte in assenza di un accertamento sull’effettiva capacità dell’impianto – così com’era strutturato – di rispettare i nuovi limiti e in assenza di un coinvolgimento del Gestore del servizio idrico nella valutazione di possibili misure alternative (come ad es. l’individuazione di un punto di scarico alternativo).

Dell’articolata motivazione merita di essere sottolineato, per la sua portata innovativa, il passaggio nel quale il TAR ha affermato che il Gestore del servizio idrico non gode di alcuna autonomia decisionale in fase di programmazione e di finanziamento degli interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche, rientrando queste tra le competenze dell’Ente di governo dell’ambito territoriale, sicché la Regione non avrebbe dovuto imporre alla ricorrente prescrizioni oggettivamente impossibili da osservare in mancanza di investimenti strutturali.