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Categoria: Responsabilità degli enti | Data: 7 Aprile 2023

Whistleblowing, come adeguarsi alla nuova normativa

 

Il 10 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea, con il quale sono apportate modifiche anche al D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, tale Decreto impone per tutte le imprese con più di 50 dipendenti l’implementazione di un canale di segnalazione degli illeciti, che dovrà essere conforme ai requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023, e dovrà riguardare – oltre alle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – altresì le segnalazioni relative a determinate violazioni della normativa europea.

L’obbligo di implementazione del canale di segnalazione interna decorre:

– a partire dal 15 luglio 2023, per le Società che occupano più di 250 lavoratori subordinati

– a partire dal 17 dicembre 2023, per le Società che occupano fino a 250 lavoratori subordinati.

Le Società dovranno implementare i propri canali di segnalazione interna, i quali dovranno garantire – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia – la riservatezza dell’identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e comunque menzionati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno, ovvero ad un soggetto esterno, entrambi dotati di autonomia e di personale specificamente formato. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

L’art. 5 del predetto Decreto specifica inoltre che, nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto al quale ne è affidata la gestione dovrà rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione, mantenere le interlocuzioni con la stessa, nonché fornire riscontro alle segnalazioni ricevute entro determinate tempistiche.

Il soggetto che si occupa della gestione del canale dovrà altresì mettere a disposizione informazioni chiare sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni dovranno essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto di collaborazione con la Società. Se dotata di un proprio sito internet, la Società dovrà pubblicare tali informazioni anche in una sezione dedicata del proprio sito.

L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede in capo all’ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle Società che abbiano violato il divieto di ritorsione, l’obbligo di riservatezza o quando abbiano ostacolato la segnalazione. L’ANAC può irrogare sanzioni altresì laddove accerti che le Società non hanno istituito i canali di segnalazione, che non hanno adottato procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che abbiano adottato canali di segnalazione interna non conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5, nonché quando accerti che non è stata svolta l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

Il comma 2 del medesimo articolo specifica, infine, che le Società che hanno adottato il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dovranno prevedere, all’interno del sistema disciplinare già adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di coloro che accertino essere responsabili dei predetti illeciti.